DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3524/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprieta' di Massetani Serafino fu Emilio, nel comune di Volterra (Pisa).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprieta' di Massetani Serafino fu Emilio, nel comune di Volterra (Pisa).

Numero 3524 Anno 1952 GU 19.01.1953 Codice 052U3524

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3524

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 15.48.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituioznale "dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituioznale "dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituioznale "dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituioznale "dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."