A decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 30 giugno 1956 e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo elencato nell'annessa tabella, un compenso mensile lordo per attivita' connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo alle condizioni e nelle misure stabilite nella tabella stessa, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il periodo di cui all'articolo precedente non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1949, n. 5, e secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, l'art. 1 della legge 23 aprile 1952, n. 528, per la parte riguardante il compenso per lavoro straordinario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e l'art. 4 della legge 15 giugno 1950, n. 447.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di milioni 14.800 risultante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto, per milioni 12.670, con una corrispondente aliquota dei proventi derivanti dalla applicazione dei decreti legislativi 6 ottobre 1955, nn. 873, 874 e 875, e per la quota residua di milioni 2130 con le somme gia' comprese, per lo stesso esercizio finanziario, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e relative ai compensi di cui alle disposizioni citate nel precedente art. 2.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.