DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 240/1948 - Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.

Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.

Numero 240 Anno 1948 GU 12.04.1948 Codice 048U0240

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonche' ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, e' corrisposta in aggiunta allo stipendio, una indennita' di studio non computabile agli effetti della pensione, di L. 5000 mensili.
L'indennita' di studio e' corrisposta anche ai professori non di ruolo delle dette scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonche' ai professori non di ruolo degli educandati femminili, nella misura di L. 3000 mensili.
In nessun caso potra' essere percepita piu' di una indennita' di studio.


Art. 2

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Comma 1

Oltre all'indennita' di studio di cui all'art. 1, ai presidi o direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonche' ai rettori e alle direttrici degli istituti di educazione, e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio, un'indennita' di carica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura di L. 6000 mensili per i capi d'istituto titolari di la categoria, e per i direttori di conservatori di musica di 1ª classe e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica; di L. 5000 mensili per i capi di istituto titolari di 2ª categoria e per i direttori di conservatori di musica di 2ª classe, degli istituti e scuole d'arte; di L. 4000 mensili per i capi d'istituto incaricati e supplenti. Per i capi di istituto incaricati e supplenti l'indennita' di carica sostituisce quella di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 1 giugno 1940, n. 539, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.
In nessun caso potra' essere percepita piu' di una indennita' di carica. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4) che "L'indennita' di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennita' di direzione ed e' attribuita, al seguente personale nelle - misure mensili lorde sotto indicate:
1) Presidi di 1ª categoria degli Istituti di istruzione secondaria - Direttori dei Conservatori di musica Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica - Direttore dell'Accademia di danza - Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia.
fino a 12 classi: L. 15.000:
da 13 a 24 classi: L. 20.000;
oltre le 24 classi: L. 24.000;
2) Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria - Direttori delle scuole ed istituti d'arte:
fino a 12 classi: L. 14.000;
da 13 a 24 classi: L. 16.000;
oltre le 24 classi: L. 20.000;
3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000;
4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000;
5) Ispettori scolastici: L. 16.000;
6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli", Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000.
Ai capi d'Istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.
In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione.
L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1956.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, come modificato dalla L. 28 luglio 1961, n. 831, ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2 e 3) che "L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:
1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:
fino a 12 classi....................................... L. 28.000
da 13 a 24 classi..................................... " 39.000 oltre 24 classi........................................ " 49.000
2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:
fino a 12 classi.......................................L. 23.000
da 13 a 24 classi ......................................." 29.000
oltre 24 classi ......................................." 37.000 3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;
4) ispettori scolastici:
con meno di tre anni di servizio ....................L. 31.000 con almeno tre anni di servizio ...................." 35.000
5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.
Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio".


Art. 3

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Comma 1

In relazione all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19, ai capi di istituto, ai vice-capi di istituto, agli insegnanti di quelle materie per le quali sono prescritte esercitazioni scritte o grafiche o esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali, nonche' agli insegnanti che hanno cura ti gabinetti o di biblioteche, sono assegnati compensi per lavoro straordinario in misura forfettaria ragguagliata ad un importo non superiore ad un quinto della corrispondente indennita' di studio.


Art. 4

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Comma 1

Le indennita' di cui agli articoli 1 e 2 decorrono dal 1 gennaio 1948 e non sono dovute durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e durante la sospensione dall'ufficio. Dalla stessa data decorrono i compensi di cui all'art. 3 i quali, peraltro, sono dovuti soltanto per i periodi di effettiva prestazione del servizio.


Art. 5

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.