DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 938/1955 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Numero 938 Anno 1955 GU 28.10.1955 Codice 055U0938

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485, 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354 e 19 luglio 1955, n. 762;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 102. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti e' di dieci per ogni anno di corso nelle scuola che hanno durata di cinque, quattro e tre anni, di sedici per le scuole che hanno durata di due anni".

Il presente, decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 83. - CARLOMAGNO