IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1944, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1954, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055 e 4 febbraio 1955, n. 119;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 50 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - E' aggiunto il seguente comma:
"Nella Facolta' di lettere e filosofia e' costituita la scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica".
Art. 69. - Al quarto comma e' aggiunto quanto appresso:
"Alla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica costituita nella Facolta' di lettere e filosofia possono essere iscritti per il conseguimento del diploma di specializzazione in psicotecnica i soli laureati in medicina, per il conseguimento del diploma di specializzazione in orientamento professionale i laureati in medicina e i laureati in pedagogia e in filosofia.
Coloro che hanno gia' conseguito il diploma di perfezionamento in psicologia in una Universita' italiana, purche' in possesso del titolo di laurea che da' accesso all'iscrizione a uno dei diplomi rilasciato dalla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica, potranno essere iscritti al secondo anno di corso della scuola di specializzazione".
Art. 70. - Il primo e terzo comma sono rispettivamente modificati nel modo seguente:
"Le scuole di perfezionamento e di specializzazione rilasciano un diploma".
"Gli studi per il conseguimento di ciascun diploma di perfezionamento e di specializzazione durano due anni".
Art. 71. - Dopo il n. 2 del primo comma e' apportato il seguente nuovo comma:
"L'esame di diploma nella scuola di specializzazione consiste:
1) in un esame orale nelle materie costitutive della scuola;
2) nella presentazione di una tesi scritta su argomento monografico con ricerche personali;
3) nella discussione intorno a detta tesi".
Dopo l'art. 86 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 87. - La scuola di specializzazione in psicologia del lavoro e psicotecnica rilascia due diplomi:
a) diploma di specializzazione in psicotecnica;
b) diploma di specializzazione in orientamento professionale.
Le materie costitutive per conseguire il diploma di specializzazione in psicotecnica sono:
psicologia generale;
psicotecnica;
statistica.
Gli iscritti che aspirano a conseguire il diploma di specializzazione in psicotecnica, debbono seguire le seguenti materie ausiliarie:
legislazione del lavoro;
organizzazione scientifica del lavoro.
Le materie costitutive per conseguire il diploma di specializzazione in orientamento professionale sono:
psicologia generale; psicologia dell'eta' evolutiva;
metodi di selezione e di orientamento professionale.
Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di specializzazione in orientamento professionale, debbono seguire le seguenti materie ausiliarie:
legislazione del lavoro; statistica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1