IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore di Milano", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306 e 31 agosto 1951, n. 1774;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove proposte con la modifica della riduzione da dieci a cinque anni dell'anzianita' necessaria ai professori di ruolo per la nomina a rettore.
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 3. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, fra i professori di ruolo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di ruolo nella Universita' medesima, ovvero tra i professori in quiescenza qualora siano stati professori di ruolo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore almeno dieci anni e vi abbiano ricoperto la carica di rettore".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1