DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 941/1955 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Numero 941 Anno 1955 GU 28.10.1955 Codice 055U0941

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1 ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1 ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, numero 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120 e 19 luglio 1955, n. 761;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la, particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "lingua e letteratura straniera" (annuale, diversa da quella scelta come insegnamento fondamentale).
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "storia della medicina".
Dopo l'art. 142 (gia' 135), sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione dell'Istituto di studi francesi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Istituto di studi francesi.

Art. 143. - E' istituito presso l'Universita' di Firenze un Istituto di studi francesi, con la collaborazione di Enti francesi, allo scopo di fornire una preparazione piu' approfondita a coloro che si avviano all'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole secondarie.
Art. 144. - Presso l'Istituto si svolge un corso di studi di perfezionamento nella lingua e letteratura francese, della durata biennale, al termine del quale viene rilasciato a coloro che hanno superato gli esami prescritti un diploma di perfezionamento.
Art. 145. - Possono essere iscritti all'Istituto coloro che siano in possesso di titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi a cattedra di lingua e letteratura francese nelle Scuole secondarie.
Art. 146. - Il direttore dell'Istituto sara' nominato biennalmente dal rettore su proposta del Consiglio.
Art. 147. - Fanno parte del Consiglio oltre ai presidi della Facolta' di lettere e filosofia e della Facolta' di magistero (o un loro rappresentante) i professori ufficiali di lingua e letteratura francese delle Facolta' suddette, e due fra i docenti francesi chef come e' previsto dall'articolo seguente, collaborano al funzionamento dell'Istituto.
Art. 148. - Gli insegnanti sono proposti alle autorita' accademiche dal Consiglio e possono essere anche di nazionalita' straniera.
Art. 149. - Sono materie d'insegnamento:
Letteratura francese;
Letteratura comparata italo-francese;
Storia dell'arte francese;
Storia della civilta' francese;
Fonetica e storia della lingua.
Art. 150. - Per l'ammissione al secondo corso l'iscritto deve superare gli esami scritti e orali stabiliti dal regolamento.
Art. 151. - L'esame di diploma consistera' nella discussione di una dissertazione scritta in lingua francese sopra argomenti attinenti alle discipline insegnate nell'Istituto.
Art. 152. - Le tasse e sopratasse sono quelle stabilite per la Facolta' di lettere e filosofia.