IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1948, n. 1544;
Vista la istanza con cui in data 23 agosto 1951 il presidente del Liceo musicale "Antonio Laudamo" di Messina ha chiesto il pareggiamento dell'istituto ai Conservatori di musica dello Stato;
Vista la relazione della Commissione tecnica-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1953-54 le scuole di armonia e contrappunto; pianoforte principale; violino; viola; violoncello del Liceo musicale "Antonio Laudamo" di Messina sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle analoghe scuole dei Conservatori di musica dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1