DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3113/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni in proprieta' dell'Impresa agricola "Cardile" con sede in Cagliari, in comune di Sarrok (Cagliari).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni in proprieta' dell'Impresa agricola "Cardile" con sede in Cagliari, in comune di Sarrok (Cagliari).

Numero 3113 Anno 1952 GU 16.01.1953 Codice 052U3113

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3113

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna nei confronti della Impresa. Agricola "Cardile" con sede in Cagliari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sarrok (provincia, di Cagliari), per una superficie di ettari 415.15.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 1959, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile"."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 1959, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile"."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 1959, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile"."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-9 marzo 1959, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non apparteneva alla "Impresa agricola Cardile"."