In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identita', l'indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione, dovranno essere indicate la paternita' e la maternita' della persona interessata,
Art. 3
#Comma 1
Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione e' consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternita' e della maternita'.
Art. 4
#Comma 1
Le copie e i certificati relativi ad atti, dichiarazioni, denunzie o documenti formati o ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, saranno rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni con l'indicazione del luogo e della data di nascita e senza quella della paternita' e maternita' quando il luogo e la data di nascita gia' risultino dagli originali ovvero quando gli interessati, nel richiedere la copia o il certificato, provvedano ad esibire idonea documentazione.
Le pubbliche Amministrazioni, nella formazione d'ufficio di atti in base alle risultanze di atti, dichiarazioni, denunzie o documenti gia' in loro possesso, debbono sostituire all'indicazione della paternita' e della maternita' quella del luogo e della data di nascita, quando tali indicazioni risultino gia' dagli originali ovvero quando gli interessati abbiano provveduto ad esibire idonea documentazione.
Art. 5
#Comma 1
Per la esecuzione di operazioni su titoli di credito e per la liquidazione o il pagamento di somme comunque dovute dalla pubblica Amministrazione a creditori o aventi diritto che risultino, secondo le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente regolamento, indicati con la paternita' e la maternita', la pubblica Amministrazione, ove sia assolutamente necessario per l'identificazione, ha facolta' di richiedere all'interessato la esibizione, insieme al documento di riconoscimento dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita formato nel modo previsto dall'art. 3.
Art. 6
#Comma 1
Il cognome spettante a tutti gli effetti al figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante e', durante la minore eta' e fino a quando, divenuto maggiorenne, non si sia avvalso della facolta' prevista dal sesto comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, quello dell'adottante o dall'affiliante. Se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi il cognome spettante al figlio naturale e' quello del marito.
Art. 7
#Comma 1
Il figlio naturale che, a norma del 3°, 4° e 6° comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, intenda far constare la sua qualita' di figlio adottivo o di affiliato, deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui e' contenuto l'atto di nascita.
L'ufficiale dello stato civile deve, nei tre giorni successivi alla presentazione della domanda, trasmetterla al Procuratore della Repubblica proponendo il testo dell'annotazione.
Il Procuratore della Repubblica, se riconosce fondata la domanda, dispone, dopo aver stabilito il testo dell'annotazione, che essa sia fatta in modo uniforme sul due registri originali dello stato civile.
Art. 8
#Comma 1
Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore prima dell'adozione o dell'affiliazione, che si sia avvalso della facolta' prevista dal sesto comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, aggiunge al cognome spettantegli prima della adozione o della affiliazione quello dell'adottante o dell'affiliante.
Art. 9
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto e dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.