REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1238/1939 - Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

Numero 1238 Anno 1939 GU 01.09.1939 Codice 039U1238

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

TITOLO I. - Degli uffici e degli ufficiali dello stato civile.

Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO II. - Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.

Art. 14

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Comma 1

In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza;
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte;
((4-bis) di unioni civili)).
(12)


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 16

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Comma 1

I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 25

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Comma 1

Nei registri ogni scritturazione e' fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o piu' parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possano in ogni tempo essere lette; nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 29

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Comma 1

La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto e' riprodotto per intero quando cio' e' espressamente ordinato; altrimenti e' brevemente riassunto.

Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che e' stato trascritto.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 32

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Comma 1

I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto.
Nel verbale di chiusura e' indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 33

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Comma 1

Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformita' del modulo stabilito dal ministro per la grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'articolo 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore del Re per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali e' unito il rispettivo indice.

Nei comuni in cui sono piu' uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 35

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Comma 1

Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore del Re per i provvedimenti del caso.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 36

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Comma 1

Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi. ((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 37

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Comma 1

Se uno solo degli originali in corso e' smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede affinche', sotto la vigilanza del pretore, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore del Re quando e' smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.

Se e' smarrito o distrutto l'originale gia' depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria e' fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito e' vidimata dal procuratore del Re.

La spesa della copia e' a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale. ((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 38

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Comma 1

Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli articoli 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, puo' ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano rifatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorieta', mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

La precedente disposizione si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'art. 130, comma secondo, del libro primo del codice civile, purche' risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 39

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Comma 1

Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostituire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente, puo' essere disposto con decreto del ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal pretore e composte del podesta', o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.

Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.

Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facolta' di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale pero' avviene soltanto dopo che alla deliberazione e' stata data conveniente pubblicita' ed e' trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.

Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorita' giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 40

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 42

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 43

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 44

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 45

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 46

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 47

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 48

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 49

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 50

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 51

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 52

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO III. - Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile.

Art. 53

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 54

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 55

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 56

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 57

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 58

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO IV. - Dei registri di cittadinanza.

Art. 59

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Comma 1

Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella, legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 60

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Comma 1

Nei registri di cittadinanza si trascrivono:

1) i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;

2) i decreti reali che, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 108, dispongono la perdita della cittadinanza italiana;

3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorita' competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana;

4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;

6) i decreti con i quali il ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;

7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorita' diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo, del decreto 2 agosto 1912, n. 949.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 61

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 62

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 63

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO V. - Dei registri di nascita - degli atti di nascita degli atti di riconoscimento dei figli naturali: CAPO I. Dei registri di nascita.

Art. 64

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 65

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 66

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO II. - Degli atti di nascita - Degli atti di riconoscimento dei figli naturali.

Art. 67

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 68

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 69

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 70

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 71

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 72

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Comma 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 (12) ((15))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


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AGGIORNAMENTO (15)


La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".


Art. 73

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 74

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 75

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 76

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 77

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 78

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 79

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 80

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 81

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 82

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 83

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 84

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 85

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 86

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 87

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 88

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 89

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 90

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO VI. - Della celebrazione del matrimonio. CAPO I. Dei registri per le pubblicazioni di matrimonio.

Art. 91

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 92

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 93

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 94

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO II. - Della richiesta della pubblicazione.

Art. 95

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 96

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 97

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 98

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 99

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 100

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 101

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 102

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 103

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 104

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 105

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 106

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO III. - Della dispensa dagl'impedimenti a contrarre matrimonio e della dispensa dalla pubblicazione.

Art. 107

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 108

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 109

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 110

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 111

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO IV. - Della pubblicazione.

Art. 112

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 113

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 114

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 115

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 116

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 117

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 118

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 119

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO V. - Delle opposizioni.

Art. 120

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 121

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 122

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 123

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO VI. - Dei registri e degli atti di matrimonio.

Art. 124

#

Comma 1

Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 125

#

Comma 1

La parte seconda dei registri di matrimonio e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C.

Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformita' degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, gia' trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione gia' avvenuta.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;

2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;

3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;

4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarita' del caso non si adattano i moduli stampati.
Nella stessa serie C si trascrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;

3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;

4) gli atti dei matrimoni di cui e' stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847;

5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;

6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento di un matrimonio;

7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;

8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione gia' eseguita.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 126

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 127

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 128

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 129

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 130

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 131

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 132

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 133

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 134

#

Comma 1

Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, ((e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),)) devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato ((o l'unione civile costituita)), ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.

Se la prova del matrimonio ((o della costituzione dell'unione civile)) risulta da sentenza penale, la trasmissione della copia autentica della sentenza e' fatta a cura del pubblico ministero.
(12)


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Comma 2

((CAPO VI-BIS. - Registro delle unioni civili.))

Art. 134-bis

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Comma 1

((Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili))

Comma 2

((


Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.


))


Art. 135

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Comma 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 (12)((16))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) l'introduzione del Capo VI-bis dopo l'art. 134.


Comma 2

TITOLO VII. - Dei registri e degli atti di morte.

Art. 136

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Comma 1

Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 137

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Comma 1

La parte seconda dei registri di morte e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.

Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.

Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie o denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'art. 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:

1) gli atti di morte ricevuti all'estero;

2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorita' marittime a termini dell'art. 146, commi primo e terzo;

3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

4) i processi verbali formati dal podesta' o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorita' marittima portuale nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;

5) le dichiarazioni autentiche delle autorita' marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;

6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;

7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;

8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma e' fatta per intero.
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".


Art. 138

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 139

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 140

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 141

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 142

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 143

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 144

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 145

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 146

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 147

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 148

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 149

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 150

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 151

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 152

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO VIII. - Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi. CAPO I. Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognome.

Art. 153

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 154

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 155

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 156

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 157

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO II. - Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi speciali.

Art. 158

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 159

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 160

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 161

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 162

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

CAPO III. - Disposizioni generali.

Art. 163

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 164

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO IX. - Delle rettificazioni degli atti dello stato civile e delle annotazioni.

Art. 165

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 166

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 167

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 168

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 169

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 170

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 171

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 172

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 173

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 174

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 175

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 176

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 177

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 178

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO X. - DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

Art. 179

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 180

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 181

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 182

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 183

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO XI. - Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati.

Art. 184

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 185

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 186

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 187

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 188

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 189

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 190

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 191

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 192

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


------------


AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 193

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 194

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 195

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO XII. - Delle sanzioni

Art. 196

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 197

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 198

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 199

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 200

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 201

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 202

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 203

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Comma 2

TITOLO XIII. - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 204

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".


Art. 205

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12))

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 9 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - SOLMI

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1939-XVII

Atti del Governo, registro 412, foglio 93. - Mancini


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".