DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Numero 771 Anno 1955 GU 30.08.1955 Codice 055U0771

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

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Comma 1

Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.


Comma 2

TITOLO II - DECENTRAMENTO IN MATERIA DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA, TRAMVIE E FILOVIE CAPO I Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie

Art. 2

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Comma 1

L'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi, apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi, ed indicare il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.
Il permesso di cui al precedente comma e' rilasciato direttamente dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui e' stata presentata la domanda".


Art. 3

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Comma 1

Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di piu' Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, e' presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.
L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 7

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Comma 1

L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri ((...))". ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 13

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Comma 1

L'art. 242 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1942, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Alla concessione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede, prima dell'inizio dei lavori, l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 17

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Comma 1

L'art. 256 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' sostituito dal seguente:
"Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate:
a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse;
b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
Negli atti di concessione e' stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi, riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo".


Art. 18

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Comma 1

All'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, alla competenza dell'Amministrazione centrale dei trasporti s'intende sostituita la competenza dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui e' ad essi attribuito il potere di concessione".


Comma 2

CAPO II - Filovie

Art. 19

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Comma 1

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, sono sostituiti dai seguenti:
"Le concessioni di filovie sono accordate:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione se trattasi di filovie che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o colleghino un Comune col proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse;
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' quando provenga dal Ministero dei trasporti. Per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, o del sindaco la dichiarazione di pubblica utilita' e' emessa rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dal prefetto della Provincia".


Comma 2

TITOLO III - DECENTRAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI DI MEZZI DI TRASPORTO CON TRAZIONE A FUNI CAPO I Funicolari aeree

Art. 20

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Comma 1

L'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e' sostituito dal seguente:
"Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.
Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione e' accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.
Qualora la linea si svolga tra piu' Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione e' accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
Qualora la linea si estenda al territorio di piu' Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati".


Art. 21

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Comma 1

In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 22

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Comma 1

All'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, e' aggiunto il seguente comma:
"Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilita', ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, e' emessa dal prefetto della Provincia".


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 25

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Comma 2

CAPO II - Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia

Art. 26

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Comma 1

L'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938 n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie e' concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso.
Qualora la linea interessi il territorio di piu' Comuni della stessa Provincia, la concessione e' accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione e' accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((1))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). ((1))
Quando l'impianto abbia carattere di stabilita' per cio' che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione".


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 27

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e' sostituito dal seguente:
"Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilita' dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie".


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 29

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Comma 2

TITOLO IV - DECENTRAMENTO IN MATERIA DI VIE FUNICOLARI AEREE PRIVATE PER IL TRASPORTO DI MERCI

Art. 30

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 1 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare puo' ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi. Ove l'impianto che si intenda costruire debba svolgersi integralmente nel territorio di un solo Comune, la autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune stesso, quale ufficiale del Governo".


Art. 31

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimita' della domanda, autorizza con apposito provvedimento il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto".


Art. 32

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Per assicurare il pagamento delle indennita', il prefetto o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, puo' prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma".


Art. 33

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Comma 1

L'art. 4 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione all'impianto di una funicolare e' accordata:
a) dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del comune, a seconda che l'impianto si svolga integralmente nel territorio della Provincia o del Comune;
b) dal presidente della Giunta provinciale della Provincia nel cui territorio in modo prevalente si svolga l'impianto, in ogni altro caso".


Art. 34

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"La domanda ed i documenti, a seconda della competenza, restano depositati e pubblicati per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la Provincia o il Comune, affinche' gli interessati possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i relativi rilievi".


Art. 35

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Comma 1

L'art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dai seguente:
"Ove nel termine stabilito dall'articolo precedente non sia stato prodotto alcun reclamo, e quando sia stata corrisposta l'indennita' per l'imposizione della servitu', il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuto che nessuna ragione di interesse pubblico si oppone alla esecuzione dell'opera, rilascia la licenza dell'impianto sotto l'osservanza delle condizioni necessarie alla tutela della pubblica incolumita' e prefiggendo un termine per il compimento dei lavori.
In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennita', se nulla osta all'attuazione dell'impianto nei riguardi della pubblica incolumita', il presidente della giunta provinciale o il sindaco rimette le parti innanzi al pretore per gli ulteriori provvedimenti determinati dall'art. 9 della legge.
Se, invece, la contestazione cade sulla modalita' dell'impianto e dell'occupazione, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, sentiti l'ufficio delle miniere ove occorra, e le Amministrazioni che hanno la tutela delle opere ed acque pubbliche attraversate, esamina i reclami, e, ove li riconosca non fondati, autorizza la esecuzione dei lavori, salva ogni azione che gli interessati credano di esperimentare a difesa dei propri diritti.
Se per l'impianto delle funicolari debbono occuparsi fondi soggetti a vincolo forestale, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco deve promuovere il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste".


Art. 36

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Comma 1

L'ultima parte del primo comma dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, comunica tali disegni particolareggiati alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere".


Art. 37

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Quando i provvedimenti di sicurezza, adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, puo' ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalita' di esercizio che creda all'uopo necessarie".


Art. 38

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Comma 1

L'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori all'autorita' che rilascio' l'autorizzazione, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente interessate ed, in ogni caso, ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, i quali ultimi ne daranno notizia agli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera e' stata eseguita.
Se entro tale termine non siano stati prodotti reclami e se entro trenta giorni dalla denuncia il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, non emette alcun provvedimento, il richiedente puo' senz'altro intraprendere l'esercizio.
Tuttavia e' sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da rilasciarsi dal presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche.
Copia conforme del provvedimento di autorizzazione e' comunicata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune alle autorita' centrali che spetta la vigilanza ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate".


Art. 39

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Chi ha il diritto di usare una funicolare non puo' servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli puo' associare all'esercizio altri utenti per il trasporto di prodotti similari, previa denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, eseguendo le maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumita', e corrispondendo le altre indennita' che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggiore aggravio".


Art. 40

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Comma 1

L'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, sui richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, puo' sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio".


Art. 41

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Comma 1

L'art. 17 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumita'".


Art. 42

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Comma 1

L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumita', il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, puo' ordinarne la sospensione.
Nei casi di pericolo prossimo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, nei casi di rispettiva competenza, ordina la sospensione immediata dell'esercizio.
Negli altri casi puo' consentire il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite.
Trascorsi infruttuosamente i termini di tempo assegnati, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune ordina la sospensione dell'esercizio, che non puo' essere riattivato se l'atente non abbia prima compiuto le opere prescritte ed il compimento regolare sia stato gia' accertato.
Se l'utente non esegue le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune puo' farle eseguire di ufficio a spese dell'utente medesimo, con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici.
Quando le condizioni di esercizio delle funicolari presentino pericolo per le opere ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio puo' essere ordinata, nei casi di urgenza dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque.
Quando non ricorra l'urgenza il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune provvede come ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, sentite, pero', le Amministrazioni suddette".


Art. 43

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 19 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianti e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dello Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".


Art. 44

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Comma 1

Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a fini di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.
Il sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del telefono o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.


Comma 2

TITOLO V - DECENTRAMENTO IN MATERIA DI AUTOLINEA

Art. 45

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario".


Art. 46

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Comma 1

Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono sostituiti dai seguenti:
"Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.
Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.
Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.


Art. 47

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente".


Art. 48

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Comma 1

Negli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi "dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili)" e "del Ministro per le comunicazioni" sono sostituite le frasi "dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza" e "del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza".


Art. 49

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dai seguenti:
"Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.
In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante e demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato.
Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.
Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, e' nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco, dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti".


Art. 50

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 51

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Comma 1

Negli articoli 22 primo comma e 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi "del Ministro per le comunicazioni" e "il Ministero per le comunicazioni" sono sostituite rispettivamente le frasi "del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza" e "il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza".


Art. 52

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))


-----------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


Art. 53

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Comma 1

L'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione".


Art. 54

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Comma 1

null

Comma 2

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione".


Art. 55

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Art. 56

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Comma 1

Sono di competenza, degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:
1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le localita' servite dalle autolinee predette.


Comma 2

TITOLO VI - DECENTRAMENTO LA MATERIA DI AUTOTRASPORTI DI MERCI

Art. 57

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Comma 1

Il primo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sono sostituiti dai seguenti, "Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dall'autorita' competente ai sensi delle successive disposizioni.
L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, e' subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione".


Art. 58

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Comma 1

L'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per il trasporto di merci e' accordata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ditte di comprovata, idoneita' tecnica, morale e finanziaria, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto riguarda il numero e l'entita' delle autorizzazioni per ogni Provincia.
Le eventuali istruzioni del Ministro per i trasporti, dirette a determinare i documenti da esibirsi da parte dei richiedenti e le modalita' da seguire, saranno emanate con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta, Ufficiale".


Art. 59

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dai seguenti:
"L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del Comune a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria, che abbiano la rimessa nel territorio del comune stesso; essa ha la durata di un novennio ed e' rinnovabile.
L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di merci con autoveicoli, il numero delle autorizzazioni da rilasciare ed il tonnellaggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
La deliberazione di cui al precedente comma e' soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa".


Art. 60

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dal seguente:
"Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa;
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive".
Il quarto comma dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dal seguente:
"Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni".
Il primo comma dell'art. 8 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' abrogato.


Art. 61

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Comma 1

L'art. 10 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della continuita' del servizio pubblico di linea, e' vietata durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze.
Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea e' fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico.
Parimenti senza il consenso delle autorita' di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti".


Art. 62

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dal seguente:
"Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze".


Art. 63

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 13 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e' sostituito dal seguente:
"Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze".


Comma 2

TITOLO VII - DECENTRAMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 64

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Comma 1

A modifica del secondo comma, nn. 2 e 3, dell'art. 111 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' attribuita, agli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la facolta' di autorizzare, caso per caso:
1) l'ammissione agli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patente di secondo grado da meno di sei mesi;
2) l'ammissione agli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedono il visus dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzioni di lenti.


Comma 2

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 65

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Comma 1

Nell'art. 10, primo comma, punto 2° dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, alla frase "con l'approvazione governativa", e' sostituita la frase "con l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".


Art. 66

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Comma 1

Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti gia' concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facolta' di provvedere e stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.


Art. 67

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Comma 1

I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza, sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una meta' all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra meta' di spettanza dell'Erario per l'attivita' di sorveglianza di competenza dai Ministero dei trasporti, ai sensi delle disposizioni di legge.


Art. 68

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Comma 1

Rimane in ogni caso di competenza del Ministero dei trasporti la concessione di pubblici servizi di trasporto ai quali, in base alle norme vigenti, sia accordato il concorso dello Stato.


Art. 69

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Comma 1

Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia.
Dal parere della Giunta provinciale si puo' prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.


Art. 70

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Comma 1

I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni loro demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ha facolta' di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 71

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli.