DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3052/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tufaroli Luciano fu Mose', in comune di Maschito (Potenza).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tufaroli Luciano fu Mose', in comune di Maschito (Potenza).

Numero 3052 Anno 1952 GU 13.01.1953 Codice 052U3052

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;3052

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tufaroli Luciano fu Mose', relativo ai terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 67.59.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."