L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata o in una societa' estera in misura superiore al 10 per centro del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.
Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo aggiunto dall'art. 8 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 5-bis. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 10, 20, 33, 50 o 75 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa: entro due giorni dalla conoscenza dell'operazione idonea a comportare il superamento di una delle menzionate soglie rilevanti, anche se il trasferimento delle azioni ha luogo successivamente con la liquidazione di borsa ed in altro momento; o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza. La comunicazione deve essere effettuata, nei medesimi termini, anche quando la misura della partecipazione scende al di sotto di una delle suddette soglie rilevanti.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente si applica il comma 2 dell'art. 5. Agli stessi fini si tiene conto anche delle azioni possedute da uno o piu' soggetti con i quali si e' concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza, o date le circostanze, avrebbe dovuto avere conoscenza dell'operazione, ivi compreso l'accordo stesso, che ha comportato il superamento delle soglie rilevanti o la diminuzione al di sotto delle stesse. Sempre agli stessi fini, si tiene conto anche delle azioni che in virtu' di un accordo, stipulato direttamente o indirettamente, si possono acquistare di propria iniziativa; in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data dell'accordo.
La comunicazione deve essere effettuata con le modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. In ogni caso tale comunicazione deve contenere:
a) la data e il tipo dell'operazione;
b) il numero e il valore nominale e la percentuale delle azioni acquistate o cedute, nonche' di quelle possedute;
c) la categoria cui le azioni appartengono;
d) il titolo del possesso;
e) nel caso di accordi di cui al punto 2, il nominativo del o dei soggetti che partecipano agli accordi medesimi.
Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
La societa' destinataria deve informare il pubblico entro due giorni dal ricevimento della comunicazione. A tal fine l'informazione deve essere pubblicata in due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico. In caso di inottemperanza la Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede a spese della societa'.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa disciplina, con regolamento da emanarsi d'intesa con le autorita' di vigilanza competenti per legge, le eventuali dispense dall'obbligo di informare il pubblico, qualora ritenga che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico e possa recare grave danno alle societa' interessate, sempreche' in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.
Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, puo' modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle societa', le soglie delle partecipazioni di cui al comma 1 al fine di assicurare la trasparenza delle proprieta' azionarie.
Art. 5-ter. - Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 5 e 5- bis le societa' e gli enti del gruppo facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.
Art. 5-quater. - Per l'applicazione dei precedenti articoli 5, 5- bis e 5-ter, una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.
Art. 5-quinquies. - L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-bis, 5 e 5- bis e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni.
Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente art. 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile.
Art. 5-sexies. - La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nell'ambito delle competenze relative alle comunicazioni di cui agli articoli precedenti, presta alle autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 11.".
Art. 3
#Comma 1
Il primo periodo del comma 1, dell'art. 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"A tutti coloro che partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5- ter e 5-quinquies del citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Il comma 9 dell'art. 20 della citata legge n. 1 del 1991, e' sostituito dal seguente:
"Al fine di consentire alle societa' estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel Paese ove esse hanno la propria sede legale, la Consob e' autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 4
#Comma 1
I commi secondo e seguenti dell'art. 9 della legge
4 giugno 1985, n. 281, sono cosi' sostituiti:
"Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata, senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.
Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Banca d'Italia di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.".
Art. 5
#Comma 1
Dopo l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - Sono esentati dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le societa' e gli enti del gruppo facenti capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".
Art. 6
#Comma 1
Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dal precedente art. 1 all'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, e dal precedente art. 4 all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, devono essere eseguite entro novanta giorni dalla data suddetta. Tali comunicazioni non sono dovute qualora la percentuale di partecipazione non sia mutata rispetto alle ultime comunicazioni effettuate.
Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la pubblicazione di cui al comma settimo dell'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come sostituito dal precedente art. 2 deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data suddetta.
Art. 7
#Comma 1
All'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, le parole "entro dieci giorni" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni".
All'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esentate dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui al precedente comma 1 la societa' e gli enti del gruppo facente capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.".
All'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona;
b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino a creditore pignoratizio o all'usufruttuario;
c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerente;
d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.".
All'art. 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, il comma 2 e' sostituito come segue:
"2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto.
Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.".