DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 230/1957 - Autorizzazione alla prelevazione di L. 1.646.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Autorizzazione alla prelevazione di L. 1.646.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Numero 230 Anno 1957 GU 26.04.1957 Codice 057U0230

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-05;230

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 22 giugno 1956, n. 711, 28 giugno 1956, n. 712; 19 luglio 1956, numeri 750 e 751, 27 luglio 1956, numeri 769 e 771;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, in scritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, e' autorizzata la prelevazione di L. 1.646.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:



Ministero del tesoro:
Cap. n. 371. - Affitto di locali, ecc. L. 400.000 Cap. n. 410. - Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 30.000.000 Cap. n. 589. - Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 1.560.000 Cap. n. 590. - Compensi speciali, ecc. » 1.200.000 Cap. n. 591. - Gettoni di presenza, ecc. » 1.040.000 Cap. n. 593. - Sussidi al personale, ecc. » 125.000 Cap. n. 594. - Spese per l'acquisto di pubblicazioni,
ecc. » 300.000 Cap. n. 595. - Spese per indagini, ecc. » 625.000 Cap. n. 596. - Spese casuali » 400.000 Cap. n. 657 - Compensi speciali, ecc. » 95.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 30. - Manutenzione ordinaria, ecc. L. 22.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 22. - Indennita', ecc., per le missioni
all'estero L. 34.500.000 Cap. n. 31. - Fitto di locali, ecc. " 3.250.000 Cap. n. 59. - Congressi, conferenze, ecc. " 70.000.000 Cap. n. 65. - Spese eventuali all'estero " 50.500.000 Cap. n. 106. - Indennita', ecc., per la partecipazione
della Delegazione italiana, ecc. " 5.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 6. - Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 55.000.000 Cap. n. 8. - Compensi per lavoro straordinario, ecc. " 4.000.000 Cap. n. 10. - Compensi per lavoro straordinario, ecc. " 1.000.000 Cap. n. 17 - Compensi speciali, ecc. " 65.000.000 Cap. n. 18. - Indennita', ecc., per le missioni, ecc. " 10.000.000 Cap. n. 29. - Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. " 5.000.000 Cap. n. 58. - Premi a funzionari, ecc. " 100.000.000 Cap. n. 60. - Spese per trasferte, ecc. " 70.000.000 Cap. n. 62. - Abbonamento, impianto, ecc. " 6.000.000 Cap. n. 63. - Acquisto, manutenzione, ecc. " 30.000.000 Cap. n. 76. - Indennita', soprassoldo, ecc. " 25.000.000 Cap. n. 77 - Spese per il trasporto, ecc. " 10.000.000 Cap. n. 81 - Indennita' e retribuzione, ecc. " 20.000.000 Cap. n. 106. - Spese per la manutenzione, ecc. " 80.000.000 Cap. n. 127 - Assegnazione straordinaria, ecc. " 200.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 181. - Spese per l'esecuzione di altre opere,
ecc. L.100.000.000
Ministero della marina mercantile:
Cap. n. 86-bis (di nuova istituzione).
- Indennita' per la requisizione di navi
mercantili adibite al rimpatrio delle collettivita'
italiane dal Medio Oriente, ai termini della
legge 13 luglio 1939, n. 1154
L.300.000.000 Cap. n. 86-ter (di nuova istituzione
nella categoria II Movimento
di capitali sotto la nuova rubrica
"Accensione di crediti").
- Anticipazione per le spese di
ripristino della navigazione nel
Canale di Suez " 250.000.000
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L. 1.646.900.000


Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.