DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2664/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprieta' di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Laconi (Nuoro).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprieta' di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Laconi (Nuoro).

Numero 2664 Anno 1952 GU 10.01.1953 Codice 052U2664

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2664

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, nei confronti di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laconi (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 18.73.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in' vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".