All'art. 4 del regolamento generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, nel nuovo testo recato dall'art. 1 del successivo decreto Presidenziale 9 novembre 1952, n. 4468 e dell'art. 2 del decreto Presidenziale 10 maggio 1956, n. 550 e aggiunto il seguente comma:
"Inoltre l'Amministrazione puo' emettere biglietti-cartolina, che possono essere spediti a mezzo del servizio postale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il primo comma, dell'art. 18 del regolamento predetto e integrato come segue:
"I premi dei biglietti-cartolina, spediti a mezzo del servizio postale, sono pagati esclusivamente alla, persona del destinatario".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.