IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visti i pareri della Commissione per le Funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il conforme parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'11 settembre 1956, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della "Societa' Funivie della Maddalena" (S.F.M.) S. p. a., con sede in Brescia, per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Brescia al Monte Maddalena.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1