IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 68 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 68. - Fino a quando tutti i posti di professore di ruolo previsti dall'organico non siano coperti da titolari di ruolo dell'Istituto, il Consiglio direttivo sara' costituito, oltre che dai professori titolari dell'Istituto medesimo, da tutti i professori universitari di ruolo che hanno attualmente incarico di insegnamento nell'Istituto universitario di magistero.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1