DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 400/1955 - Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

Numero 400 Anno 1955 GU 20.05.1955 Codice 055U0400

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;400

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dai regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952:
retribuzione fino a L. 15.000: L. 3000;
retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000;
retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.