Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dai regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952:
retribuzione fino a L. 15.000: L. 3000;
retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000;
retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.