IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 31 ottobre 1952, nn. 1325 e 1332;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, e' autorizzata la prelevazione di L. 2.236.578.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 51. - Spese riservate della Presidenza
del Consiglio dei Ministri..................... L. 200.000.000
Cap. n. 78. - Compensi speciali, ecc. per pre-
stazioni rese nell'interesse del Consiglio di
Stato, ecc..................................... " 1.400.000
Cap. n. 530. - Spese per la propaganda di ita-
lianita', ecc................................... " 50.000.000
Cap. n. 531. - Spese assistenziali di caratte-
re riservato................................... " 185.178.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 99. - Spese riservate, ecc............ " 200.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 66. - Spese confidenziali per la pre-
venzione e repressione dei reati, ecc.......... " 50.000.000
Cap. n. 78. - Assegni a stabilimenti diversi
di pubblica beneficenza, ecc.."................ " 750.000.000
Cap. n. 130-bis (di nuova istituzione).
"Sussidi in denaro per l'assistenza ai profughi
di cui all'art. 1 della legge 4 marzo 1952,
n. 137......................................... " 800.000.000
-------------- Totale... L. 2.236.578.000
--------------
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1