IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565 e 23 gennaio 1952, n. 365;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
Alla Facolta' di giurisprudenza sono annessi i seguenti Istituti:
Istituto di diritto pubblico, Istituto di diritto privato e procedura civile, Istituto di diritto romano e storia del diritto, Istituto di filosofia del diritto, Istituto di scienze economiche e finanziarie. Tali Istituti funzioneranno come seminari agli effetti delle vigenti disposizioni.
I lavori degli Istituti consistono in discussioni su singoli temi, in ricerche bibliografiche e di giurisprudenza, in rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, in esercitazioni e in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e professionale di coloro che li frequentano.
Gli Istituti sono diretti ciascuno da un professore di ruolo nominato dal Consiglio della facolta' e funzionano in conformita' di un regolamento da esso stabilito.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1