DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1172/1956 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 1172 Anno 1956 GU 26.10.1956 Codice 056U1172

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 4778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, numero 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 1 marzo 1955, n. 222; 24 luglio 1955, n. 799; 21 settembre 1955, n. 956 e 4 ottobre 1955, n. 961;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55, contenente norme relative alla propedeuticita' degli insegnamenti della Facolta' di medicina e chirurgia, il sesto comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di fisiologia umana deve essere superato prima di sostenere quello di patologia generale. Gli esami di fisiologia umana e di patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.
Il colloquio sulle Istituzioni e sull'istologia patologica deve essere sostenuto prima degli esami di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica".
Art. 56 - Il primo comma e' abrogato.
Art. 99, contenente norme sulla propedeuticita' degli insegnamenti della Facolta' di ingegneria, l'insegnamento complementare di tecnologie speciali assume la denominazione di tecnologie speciali (meccaniche).