DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1150/1956 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Numero 1150 Anno 1956 GU 23.10.1956 Codice 056U1150

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035; modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, numero 1075; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 1 marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877; 4 ottobre 1955, n. 1104 e 10 marzo 1956, n. 431;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 141, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 142. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
Art. 143. - La durata del corso degli studi e' di anni cinque.
Art. 144. - Gli insegnamenti, distinti in fondamentali e complementari, sono, per ciascun anno di corso, i seguenti:
Anno 1°
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia topografica;
2) Fisiologia;
3) Patologia chirurgica;
4) Igiene ospedaliera;
5) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Semeiotica chirurgica;
2) Anestesiologia;
3) Ricerche di laboratorio.
Anno 2°
Insegnamenti fondamentali:
1) Patologia generale;
2) Patologia chirurgica;
3) Anatomia patologica;
4) Radiologia applicata alla chirurgia;
5) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Medicina operatoria.
Anno 3°
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia patologica;
2) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Ortopedia-traumatologica;
2) Otorinolaringologia.
Anno 4°
Insegnamenti fondamentali:
1) Medicina legale delle lesioni chirurgiche;
2) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Odontoiatria.
Anno 5°
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica chirurgica.
Insegnamenti complementari:
1) Chirurgia d'urgenza.
Art. 145. - L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza e deve avere superato tutti gli esami fondamentali del corso.