DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1457/1954 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 1457 Anno 1954 GU 18.03.1955 Codice 054U1457

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694; e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n: 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755 e 14 agosto 1954, n. 862;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 179 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 180. - Alla Facolta' di medicina veterinaria e' annesso l'istituto di fecondazione artificiale degli animali domestici.
Art. 181. - L'Istituto ha sede nei locali ad esso destinati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta della Facolta' di medicina veterinaria.
Art. 182. - Compiti dell'Istituto sono:
a) la ricerca scientifica circa i problemi connessi con la fecondazione artificiale;
b) la tecnica della raccolta, valutazione, conservazione e trasporto a distanza del liquido seminale.
Art. 183. - L'Istituto fara' funzionare un centro per la fecondazione artificiale degli animali domestici con sede nei locali destinati all'Istituto medesimo.
Il centro sara' in collegamento didattico con gli istituti della Facolta' di medicina veterinaria ed in particolar modo con l'Istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria per la preparazione dei veterinari alla tecnica ostetrica ginecologica e all'applicazione pratica della fecondazione artificiale.
Il centro potra' avere sezioni staccate ovunque il Consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della Facolta' di medicina veterinaria, ne autorizzi l'istituzione.
Art. 184. - Il direttore dell'Istituto e' nominato dal rettore su proposta del Consiglio della Facolta' di medicina veterinaria, udito il Consiglio di amministrazione.
Il direttore rimarra' in carica tre anni e potra' essere riconfermato.
Il direttore dell'Istituto sara' pure direttore dello annesso centro per la fecondazione artificiale degli animali domestici.
Art. 185. - Per l'esercizio della propria attivita' o di quella dell'annesso centro, l'Istituto potra' valersi dell'opera di assistenti universitari straordinari e di personale salariato. La relativa spesa gravera' sui fondi a disposizione dell'Istituto.
Art. 186. - La destinazione dei proventi derivanti dalle attivita' dell'Istituto detratte le spese di qualsiasi natura e specie, sara' determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta della Facolta' di medicina veterinaria.