IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli, studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865 e 24 agosto 1954, n. 987;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 304, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia".
Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia
Art. 305. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia, che ha sede presso l'Istituto di clinica ortopedica.
La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia e' di tre anni.
Le iscrizioni non potranno superare il numero di cinque per ciascun anno. La scelta dei candidati all'ammissione sara' fatta in base a concorso per titoli e per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso la clinica della data del concorso.
La frequenza ai corsi e' obbligatoria; in mancanza non potra' ottenersi l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 306. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Chirurgia infantile (annuale);
2) Pediatria ortopedica (annuale);
3) Neuropatologia dell'apparato motore (annuale);
4) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformita' congenite ed acquisite del sistema locomotore (biennale);
5) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale);
6) Tecnica degli apparecchi (triennale);
7) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale).
2° anno:
1) Anatomia patologica dello scheletro e delle articolazioni (annuale);
2) Anatomia radiologica, e radiodiagnostica dello scheletro (annuale);
3) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformita' congenite ed acquisite dell'apparato locomotore (biennale);
4) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale);
5) Tecnica degli apparecchi (triennale);
6) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale).
3° anno:
1) Fisioterapia e studio delle protesi (annuale);
2) Infortunistica (annuale);
3) Tecnica degli apparecchi (triennale);
4) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale).
Art. 307.- Gli esami (tre al termine del 1° anno di corso, quattro al 2° anno di corso e quattro al 3° anno di corso) debbono essere sostenuti alla fine dell'anno accademico.
Art. 308.- Non possono ottenere l'iscrizione al 2° e 3° anno coloro che non hanno superato gli esami rispettivamente del 1° e 2° anno.
Art. 309. - Per conseguire il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia, gli iscritti, al termine degli studi, dovranno presentare e discutere una dissertazione originale scritta e sostenere una prova pratica dinanzi ad una Commissione formata da insegnanti della scuola secondo le norme dell'art. 173 dello statuto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1