Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia ed il Belgio concluso a Roma il 24 ottobre 1952, ed Annessi, concernente il regolamento delle questioni derivanti dallo stato di guerra e dalle clausole economiche del Trattato di pace, tra, le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si fara' fronte con i fondi stanziati sul cap. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.
Art. 3
#Comma 1
Per la trattazione delle questioni che non si trovino ad essere liquidate per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui all'art. 1 il Ministero degli affari esteri si varra' degli organi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1952, n. 1292.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.