Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore dei presente decreto fino a tutto il 30 aprile 1953, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-b) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6), nonche' per le carni macellate, fresche ecc., e per le frattaglie commestibili ecc. (voci 13 e 14) viene elevato al 15% del valore.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 3
#Comma 1
Al dazio previsto nella tabella, di cui al succitato art. 3 per le acciughe e sardelle pressate o in salamoia (voce 24-e) non e' piu' da applicare la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
Art. 4
#Comma 1
Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati:
a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le voci 125-c-3; 850-b-2, b-3; 1166-b e 1336-b-4, rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay;
b) il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy e mantenuto in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per i "coltivatori a disco ed altri aratri" (voce ex 1079) rendendosi applicabile per le stesse merci il corrispondente dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.