DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 58/1953 - Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni e dei pesci salati e preparati e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni e dei pesci salati e preparati e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

Numero 58 Anno 1953 GU 28.02.1953 Codice 053U0058

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-28;58

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore dei presente decreto fino a tutto il 30 aprile 1953, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-b) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6), nonche' per le carni macellate, fresche ecc., e per le frattaglie commestibili ecc. (voci 13 e 14) viene elevato al 15% del valore.


Art. 2

#

Art. 3

#

Art. 4

#

Comma 1

Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati:
a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le voci 125-c-3; 850-b-2, b-3; 1166-b e 1336-b-4, rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay;
b) il dazio convenzionato col Protocollo di Annecy e mantenuto in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, per i "coltivatori a disco ed altri aratri" (voce ex 1079) rendendosi applicabile per le stesse merci il corrispondente dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.


Art. 5

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.