A decorrere dal 1 ottobre 1950 l'Istituto tecnico agrario statale di Alba, istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2148, integrato dal regio decreto 4 agosto 1934, n. 1555; gli Istituti tecnici agrari statali di Avellino, Catania, Conegliano, istituiti, rispettivamente, con regi decreti 31 agosto 1933, numeri 2150, 2153, 2156; l'Istituto tecnico agrario statale di Marsala, istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2161, e con decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 656, sono organizzati in conformita' delle disposizioni contenute nel presente decreto ed assumono la denominazione di "Istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia".
Essi hanno lo scopo di preparare tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ciascun Istituto comprende, oltre ad un corso quinquennale ad ordinamento ordinario per la formazione di periti agrari, un corso sessennale per la formazione di periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia.
Tali corsi hanno il primo triennio in comune.
Art. 3
#Comma 1
Le materie di insegnamento sono quelle previste dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, con le modifiche di cui al decreto interministeriale 8 luglio 1946.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti gli orari e i programmi d'insegnamento delle dette materie e delle relative esercitazioni.
Art. 4
#Comma 1
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, per gli istituti tecnici agrari ad ordinamento ordinario.
Art. 5
#Comma 1
Al termine dei corsi predetti gli alunni sostengono gli esami di abilitazione tecnica e conseguono il diploma di perito agrario o il doppio titolo di perito agrario e di perito agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia, a seconda che abbiano frequentato il corso quinquennale o sessennale.
Art. 6
#Comma 1
Tutti gli alunni dell'Istituto sono tenuti a versare un contributo annuo per le esercitazioni pratiche e un deposito di garanzia per eventuali danni nella misura che verra' annualmente fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.
Art. 7
#Comma 1
I posti di ruolo del personale dei suddetti Istituti e quelli da ricoprire per incarico sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministero per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 8
#Comma 1
I contributi a carico dello Stato per gli Istituti di cui ai precedenti articoli sono stabiliti nella misura, indicata nella tabella F, allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Alla maggiore spesa sara' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
Art. 9
#Comma 1
Per tutto quanto non e' specificato nel presente decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni e le norme contenute nei regi decreti di istituzione di cui al precedente art. 1.