IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Veduti i regi decreti 29 gennaio 1925 e 18 febbraio 1926, riguardanti il pareggiamento dell'Istituto tecnico commerciale di Voghera;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica gia' in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1947;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Art: 1.
Sono istituiti:
a) un istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Caltagirone, Lipari, Salo';
b) un istituto tecnico industriale in Verona;
c) una scuola tecnica commerciale in Chieri;
d) una scuola tecnica industriale per meccanici in Agnone.
Nelle tabelle B (prospetti 1 e 3), D (prospetti 1 e 4) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e delle scuole suddette, i corsi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' statizzato l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Voghera, pareggiato con regi decreti 29 gennaio 1925 e 18 febbraio 1926.
I posti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale a Indirizzo mercantile governativo di Voghera sono indicati nella tabella C, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale del predetto Istituto sara' assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti:
a) un corso annuale ulteriore di specializzazione in "viticoltura ed enologia" presso l'Istituto tecnico agrario governativo di Marsala;
b) un corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico a indirizzo amministrativo governativo di Barletta, il quale assume la denominazione di Istituto tecnico commerciale e per geometri governativo;
c) un corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Chiavari, il quale assume la denominazione di Istituto tecnico commerciale e per geometri governativo;
d) un secondo corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri governativi di Ancona;
e) un terzo corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri governativo "Q. Sella" di Roma;
f) gli indirizzi specializzati per "meccanici elettricisti" ed "edili" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Udine;
g) l'indirizzo specializzato per "edili" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Fermo;
h) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Livorno;
i) l'indirizzo specializzato per "chimici coloristi" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Valdagno;
l) l'indirizzo specializzato per "costruttori navali" presso l'Istituto tecnico nautico governativo di Venezia.
I relativi posti di ruolo sono indicati nelle tabelle A, B (prospetto 2), D (prospetti 2 e 3) E, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Sono trasformati:
a) l'Istituto tecnico industriale per "costruttori aeronautici" di Benevento, istituito col regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073, in Istituto tecnico industriale governativo per "meccanici elettricisti";
b) la Scuola tecnica industriale governativa per "falegnami ebanisti" di Giulianova, riordinata col regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, in Scuola tecnica industriale governativa per "meccanici".
I posti di ruolo dell'Istituto e della Scuola suddetti sono indicati, rispettivamente, nei prospetti 1 e 4 della tabella D di cui al precedente art. 1.
Art. 5
#Comma 1
Sono soppressi:
a) la Scuola tecnica agraria di Caluso, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1968;
b) la Scuola tecnica commerciale governativa di San Gimignano, istituita col regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973;
c) la Scuola tecnica industriale governativa di Covidale del Friuli, riordinata col regio decreto 17 maggio 1937, n. 1052;
d) la Scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo di Monza, istituita con decreto Presidenziale 6 novembre 1948, n. 1684;
e) l'indirizzo specializzato per "costruttori aeronautici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Fermo; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926;
f) l'indirizzo specializzato per "costruttori aeronautici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo di Reggio Emilia; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.
Art. 6
#Comma 1
Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 (lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e alle trasformazioni di cui all'art. 4, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.
Il contributo a carico dello Stato per le scuole di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 (lettere a), b), d), e), f), g), h), i), e 4 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella F, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 7
#Comma 1
Le istituzioni, statizzazioni, trasformazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1947.