L'aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e' determinato nella misura del sei per cento del prezzo di tariffa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il supplemento di aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita dei tipi di tabacchi lavorati nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, 22 novembre 1953, n. 974, 18 giugno 1954, n. 526, 24 agosto 1951, n. 1083 e 26 ottobre 1955, n. 1195, e' determinato nella misura dell'uno per cento del prezzo di tariffa.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica.