IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di l'arma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013 e 27 marzo 1954, n. 734;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, e' sostituito dal seguente:
"La scuola ha la durata di due anni.
L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a n. 10 allievi.
Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Anatomia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario;
Fisiologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario;
Fisiopatologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario;
Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree;
Storia della specialita';
Tecnica dei principali esami di laboratorio.
2° anno:
Anatomia e istologia patologica della specialita';
Clinica delle malattie veneree (blenorragia-streptobacillosi, IV malattie e forme rare in genere);
Clinica della sifilide recente;
Clinica delle malattie cutanee;
Profilassi;
Nozioni introduttive di terapia;
Clinica della sifilide tardiva;
Clinica delle malattie cutanee piu' rare;
Chimica biologica in rapporto con la specialita';
Igiene e disposizioni relative;
Medicina legale della specialita';
Patologia medica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree;
Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree".
Dopo l'art. 116, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in clinica
delle malattie nervose e mentali
Art. 117. - E' istituita la scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali che ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facolta' di medicina e chirurgia.
Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 118. - La scuola ha la durata di tre anni.
L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitato a n. 10 allievi.
Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Psicopatologia.
2° anno:
1) Anatomia patologica delle malattie del sistema nervoso;
2) Elettroencefalografia clinica;
3) Neuropsichiatria infantile.
3° anno:
1) Neuropatologia clinica;
2) Psichiatria clinica e tecnica manicomiale;
3) Psichiatria forense;
4) Craniologia Roentgen;
5) Neurologia oculare;
6) Neuropatologia otorinolaringoiatrica;
7) Neurochirurgia.
Art. 119. - Gli allievi del 2° e 3° corso dovranno seguire turni di internato ed esercitazioni di semeiotica secondo gli orari stabiliti dalla direzione della scuola.
Art. 120. - Ogni materia di insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1