DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 4344/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, in comune di Volterra (Pisa).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, in comune di Volterra (Pisa).

Numero 4344 Anno 1952 GU 24.01.1953 Codice 052U4344

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4344

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato, il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 3.18.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 maggio 1967, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1967, n. 132), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 maggio 1967, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1967, n. 132), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 maggio 1967, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1967, n. 132), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 maggio 1967, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1967, n. 132), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1185, e 28 dicembre 1952, n. 4344, in quanto per la formazione del piano di espropriazione s'e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."