DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 656/1956 - Elevazione da tre a sei mesi del termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279.

Elevazione da tre a sei mesi del termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279.

Numero 656 Anno 1956 GU 14.07.1956 Codice 056U0656

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il termine, stabilito con l'art. 2 del decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, entro il quale puo' essere effettuata la importazione di frumento con sospensione del dazio, e' elevato da tre a sei mesi dalla avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle paste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nell'art. 3 del decreto medesimo.