Il termine, stabilito con l'art. 2 del decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, entro il quale puo' essere effettuata la importazione di frumento con sospensione del dazio, e' elevato da tre a sei mesi dalla avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle paste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nell'art. 3 del decreto medesimo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1