Nelle documentazioni che i privati sono tenuti a produrre ai pubblici uffici in base a disposizioni regolamentari o interne, la presentazione dell'atto o certificato di nascita, del certificato di cittadinanza, del certificato attestante lo stato di celibe, vedovo o coniugato e del certificato di residenza puo' essere sostituita dall'esibizione della carta di identita' rilasciata ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai fini previsti dall'art. 1, la carta d'identita' viene esibita al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, il quale trascrive gli estremi e i dati della carta d'identita' su apposito modulo, da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dal funzionario e dall'interessato, il quale e' personalmente responsabile della veridicita' dei dati trascritti, Nel caso in cui non sia obbligatoria la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo puo' essere compilato con le predette formalita' dal segretario comunale del luogo di residenza del richiedente o da altro funzionario delegato dal sindaco, ed e' trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.
Art. 3
#Comma 1
Agli effetti delle documentazioni indicate nell'art. 1, il requisito della buona condotta morale e civile e' accertato d'ufficio dall'Amministrazione competente, e l'interessato e' esonerato dall'obbligo di produrre la relativa certificazione.
Art. 4
#Comma 1
Nulla e' innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonche' alle norme del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere.