DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 4379/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciatelli Maria - Carolina fu Mario e Societa' Anonima Marmorelle, in comune

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciatelli Maria - Carolina fu Mario e Societa' Anonima Marmorelle, in comune

Numero 4379 Anno 1952 GU 24.01.1953 Codice 052U4379

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4379

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina, fu Mario e Societa' Anonima Marmorelle, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per una superficie di ettari 848.56.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli e' stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli e' stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli e' stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli e' stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."