IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato coi regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1386; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075, modificato con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; 28 aprile 1951, n. 955; 19 giugno 1951, n. 709; 26 aprile 1954, n. 739; 10 marzo 1955, n. 223; 2 agosto 1955, n. 877 e 4 ottobre 1955, n. 1104;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 137, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.
Scuola di specializzazione in malattie
dell'apparato digerente e del ricambio
Art. 138. - La Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e del ricambio.
Art. 139. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 140. - La Scuola, che ha sede presso la clinica medica dell'Universita', ha la durata di anni due.
Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
Primo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie epatiche;
2) Semeiotica ed esplorazione funzionale delle malattie dell'apparato digerente;
3) Semeiotica e prove diagnostiche dei disturbi del metabolismo.
Insegnamenti complementari:
1) Microscopia e chimica clinica inerenti alle specialita'.
Secondo anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Malattie epatiche; diagnostica e terapia;
2) Malattie del tubo digerente; diagnostica e terapia;
3) Malattie del ricambio (dismetabolismi); diagnostica e terapia.
Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo e deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1