DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3861/1952 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 3861 Anno 1952 GU 22.01.1953 Codice 052U3861

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Attuale art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di:
"onde elettromagnetiche".
Attuale art. 105. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
12) Viticoltura (semestrale);
13) Otivicoltura (semestrale);
14) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
15) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
Dopo l'attuale art. 235, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole di perfezionamento in "tisiologia" ed in "cardiologia".

Scuola di perfezionamento in tisiologia.

Art. 236. - E' istituita presso la clinica medica dell'Universita' di Pisa la scuola di perfezionamento in tisiologia.
Il direttore della scuola e' il direttore della clinica medica.
Art. 237. - Alla scuola che ha la durata di due anni possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione avviene per concorso per titoli ed esami ed il numero degli iscritti viene stabilito ogni Danno dal Consiglio di facolta'.
Art. 238. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Patologia e clinica della tubercolosi polmonare;
Anatomia patologica della tubercolosi polmonare;
Semeiotica fisica e funzionale della t.b.c. polmonare;
Radiologia della t.b.c. polmonare;
2° anno:
Patologia e clinica della t.b.c. polmonare;
Radiologia della t.b.c. polmonare, terapia della t.b.c. polmonare;
Chirurgia della t.b.c. polmonare.
Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli allievi hanno obbligo di intervenire.
Art. 239. - Durante i due anni del corso saranno tenute conferenze su argomenti vari: anatomia e fisiologia degli organi respiratori; batteriologia dell'infezione t.b.c.; immunita' nella t.b.c.; patologia e clinica della t.b.c. sull'infanzia; t.b.c. e gravidanza;
t.b.c. extrapolmonare; cute e t.b.c.; igiene e profilassi della t.b.c.; previdenza sociale e medicina assicurativa; tecnica dispensariale.
Art. 240. - Gli insegnamenti tecnici e pratici vengono impartiti dal direttore della scuola, come da altri professori della Facolta' medica di Pisa, nonche' da assistenti e liberi docenti.
Il conferimento dell'insegnamento viene approvato dalla Facolta' su proposta del direttore della scuola.
Art. 241. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio continuativo nella clinica medica della Universita' di Pisa.
Art. 242. - Alla fine di ogni anno gli iscritti, che avranno frequentato, dovranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione al 2° anno e per l'ammissione all'esame di diploma.
Art. 243. - Alla fine del corso gli iscritti potranno conseguire il diploma di specializzazione, dopo un esame, con presentazione e discussione di una tesi scritta, su uno degli argomenti di insegnamento, approvato dal direttore.

Scuola di perfezionamento in cardiologia.

Art. 244. - E' istituita presso la clinica medica dell'Universita' di Pisa la scuola di perfezionamento in cardiologia. Il direttore della clinica medica e' il direttore della scuola.
Art. 245. - Alla scuola che ha la durata di due anni possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione avviene per concorso per titoli ed esami ed il numero degli ammessi viene stabilito ogni anno dal Consiglio di facolta'.
Art. 246. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiotica fisica dell'apparato vascolare;
Semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare;
2° anno:
Patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare;
Radiologia cardiovascolare;
Terapia del cuore e dell'apparato circolatorio.
Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire.
Saranno tenute altresi' conferenze su argomenti di fisiopatologia generale del cuore e del circolo, di anatomia ed embriologia cardiologica, di fisiologia, di farmacologia, di medicina sociale e del lavoro.
Art. 247. - Gli insegnamenti teorici e pratici vengono impartiti dal direttore della scuola, come da altri professori della Facolta' di medicina di Pisa, nonche' da assistenti e liberi docenti.
L'attribuzione degli insegnamenti viene approvata dalla Facolta' su proposta del direttore della scuola.
Art. 248. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare in modo continuativo le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio nella clinica medica della Universita' di Pisa come gli assistenti volontari.
Art. 249. - Alla fine di ciascun anno gli iscritti che avranno frequentato dovranno sostenere un esame di profitto, indispensabili per iscriversi al 2° anno o per presentarsi all'esame di diploma.
Art. 250. - Alla fine del corso gli iscritti potranno conseguire il diploma di perfezionamento dopo un esame con presentazione e discussione di una tesi scritta sopra uno degli argomenti di insegnamento, approvata dal direttore della scuola.