IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 24 ottobre 1955, n. 963;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spese del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilita';
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, e' autorizzata la prelevazione di L. 4.330.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 157. - Indennita di trasferimento, ecc........ L. 300.000 Cap. n. 405-bis (di nuova istituzione). - Assegni ali-
mentari concessi alle persone condannate, ai termini
del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946,
n. 134, alla confisca del patrimonio per delitti
fascisti od agli aventi diritto dalle medesime agli
alimenti, a norma degli articoli 433 e seguenti del
Codice civile.......................................... " 30.000
Cap. n. 612-bis (di nuova istituzione sotto la nuova
sottorubrica, " Corte dei conti "). - Assegnazione
straordinaria per spese di manutenzione e di sistema-
zione degli uffici connesse col riassorbimento dei
servizi gia di competenza degli uffici decentrati della
Corte dei conti e col riordinamento degli archivi della
Corte stessa........................................... " 2.000.000
Ministero di grazia e giustizia:
Cap. n. 93. Spese di fitto di locali, ecc............. " 2.000.000
----------- L. 4.330.000
-----------
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1