DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1537/1955 - Norme per l'espletamento degli esami a ragioniere capo (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza.

Norme per l'espletamento degli esami a ragioniere capo (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza.

Numero 1537 Anno 1955 GU 18.04.1956 Codice 055U1537

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1537

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli esami di concorso per la nomina a ragioniere capo (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle intendenze di finanza hanno luogo in Roma e consistono in quattro prove scritte e una orale, secondo il programma allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il tesoro.
Per il suddetto esame si osservano le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle contenute nella parte seconda - capo III - del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso, in quanto applicabile, all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.


Art. 2

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Comma 1

La Commissione per gli esami di concorso di cui all'art. 1 e' composta: di un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti, di un professore universitario docente di materie giuridiche od economiche, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°, di un ispettore generale o ispettore superiore di ragioneria delle intendenze di finanza del ruolo di gruppo A.
Esercitera' le funzioni di segretario della Commissione un impiegato di grado non inferiore all'8° della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 3

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Comma 1

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.


Art. 4

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Comma 1

La graduatoria dei vincitori del concorso e' formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parita' di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.


Art. 5

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Comma 1

Con decreto Ministeriale da pubblicarsi sui bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si siano resi e si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.


Art. 6

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Comma 1

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso ruolo senza conseguirvi l'idoneita'.