Vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico per geometri statale in Brescia;
b) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Calitri;
c) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo e per geometri in Frosinone;
d) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Maglie;
e) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Olbia;
f) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Paola;
g) un Istituto tecnico per geometri statale in Senigallia;
h) un Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo amministrativo in Torre del Greco.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Viene istituita la Sezione per geometri presso:
a) l'Istituto tecnico commerciale statale di Lucera;
b) l'Istituto tecnico commerciale statale di Potenza;
c) l'Istituto tecnico commerciale statale di Vigevano.
Art. 3
#Comma 1
E' statizzato l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Saluzzo, pareggiato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1948.
Il personale di detto Istituto sara' assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dal regio decreto 13 maggio 1930, n. 740.
Art. 4
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della. Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Viene soppressa la sezione per geometri presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile e per geometri "Ballini" di Brescia.
Nella tabella XIII, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile "Ballini" di Brescia.
Art. 6
#Comma 1
Alle istituzioni di cui agli articoli 1 e 2, lettere b) e c), e alla statizzazione di cui all'art. 3 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto 21 settembre 1935, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti suddetti e dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile "Ballini" di Brescia, sono fissati nella misura, indicata nella tabella XIV annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 7
#Comma 1
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sara' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di istituti e scuole di istruzione tecnica per l'anno 1953-1954.
Art. 8
#Comma 1
Le istituzioni, statizzazioni e soppressioni previste nel presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1953.