A decorrere dal 1 ottobre 1952, sono istituiti:
a) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Cagliari, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 1637;
b) l'indirizzo specializzato per "radiotecnici" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Chieti, istituito con regio decreto 17 settembre 1936, n. 1932.
Nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo relativi ai suddetti indirizzi specializzati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dalla stessa data e' soppressa la scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale statale "Omar" di Novara.
Sono di conseguenza soppressi tutti i posti di ruoli e non di ruolo previsti per della scuola, dalla tabella organica del suddetto Istituto approvata con regio decreto 1 maggio 1941, n. 610.
Art. 3
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per gli indirizzi specializzati di cui al precedente art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.