DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di istituti e scuole di istruzione tecnica agraria.

Numero 1275 Anno 1953 GU 23.07.1954 Codice 053U1275

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1275

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1952 sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, in Fabriano;
b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria statale di Fabriano, con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario, e' aggregata all'Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, istituito per effetto del precedente art. 1.
Sono di conseguenza soppressi il posto di direttore e quello di segretario economo previsti, per detta scuola, dalla tabella organica approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1972.


Art. 3

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto e la Scuola di cui al precedente art. 1, sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per l'Istituto e la Scuola di cui al precedente art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 5

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Comma 1

Alla spesa necessaria per il funzionamento dell'Istituto e della Scuola di cui al precedente art. 1 verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.