DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri.

Numero 1274 Anno 1953 GU 22.07.1954 Codice 053U1274

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1274

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Cassino (Frosinone);
b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Castellana (Bari);
c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Matera;
d) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Merano (Bolzano);
e) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Potenza;
f) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Roma, via Capo d'Africa;
g) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Siderno (Reggio Calabria);
h) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Tivoli (Roma).


Art. 2

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Comma 1

Viene altresi' istituita la sezione per geometri presso i seguenti Istituti tecnici commerciali:
a) Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Feltre;
b) Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Massa;
c) Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Nuoro;
d) Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Savona;
e) Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Vicenza.
All'Istituto di Vicenza viene aggiunto anche un secondo corso della sezione commerciale.


Art. 3

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuno dei suddetti Istituti sono indicati nelle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Alle istituzioni di cui all'art. 1 e a quelle di cui all'art. 2 (lettere a), b), c), si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella P annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 5

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Comma 1

Alla spesa necessaria al funzionamento degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.