A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite:
a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);
b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);
c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria);
d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli);
e) una scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, allegato al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artt. 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella G annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del PREsidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Alla spesa necessaria al funzionamento delle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.