DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di scuole tecniche commerciali statali.

Numero 1270 Anno 1953 GU 20.07.1954 Codice 053U1270

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1270

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite:
a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);
b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);
c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria);
d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli);
e) una scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, allegato al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 2

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Comma 1

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artt. 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella G annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del PREsidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Alla spesa necessaria al funzionamento delle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.