Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione e durata
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Importi una tantum
Comma 2
E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Polizia di Stato
2018
2019
2020
Dirigente Generale di pubblica sicurezza
97,30 €
468,50 €
630,94 €
Dirigente Superiore della Polizia di Stato
92,88 €
447,20 €
602,26 €
Primo Dirigente della Polizia di Stato
88,45 €
425,91 €
573,58 €
Vice Questore della Polizia di Stato
84,03 €
404,61 €
544,90 €
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
79,61 €
383,32 €
516,22 €
Corpo di polizia penitenziaria
2018
2019
2020
Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria
92,88 €
447,20 €
602,26 €
Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria
88,45 €
425,91 €
573,58 €
Dirigente di Polizia Penitenziaria
84,03 €
404,61 €
544,90 €
Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria
79,61 €
383,32 €
516,22 €
L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 3
#Comma 1
Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Comma 3
Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 4
#Comma 1
Ambito di applicazione e durata
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 5
#Comma 1
Importi una tantum
Comma 2
E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Arma dei carabinieri
2018
2019
2020
Generale di corpo d'armata
101,72 €
489,80 €
659,62 €
Generale di divisione
97,30 €
468,50 €
630,94 €
Generale di brigata
92,88 €
447,20 €
602,26 €
Colonnello
88,45 €
425,91 €
573,58 €
Tenente colonnello
84,03 €
404,61 €
544,90 €
Maggiore
79,61 €
383,32 €
516,22 €
Guardia di finanza
2018
2019
2020
Generale di corpo d'armata
101,72 €
489,80 €
659,62 €
Generale di divisione
97,30 €
468,50 €
630,94 €
Generale di brigata
92,88 €
447,20 €
602,26 €
Colonnello
88,45 €
425,91 €
573,58 €
Tenente colonnello
84,03 €
404,61 €
544,90 €
Maggiore
79,61 €
383,32 €
516,22 €
L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 6
#Comma 1
Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.