DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). (26G00029)

Numero 12 Anno 2026 GU 04.02.2026 Codice 26G00029

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-01-07;12

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Testo vigente

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Art. 7

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

Comma 2

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Il Presidente). - 1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
3. Il trattamento economico del Presidente e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
5. L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.».


Art. 13

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Comma 1

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

Art. 14

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Comma 1

Modifica all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

Art. 15

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.