Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, e' sostituito dal seguente:
«2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, e' consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.