DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 152/2004 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Numero 152 Anno 2004 GU 22.06.2004 Codice 004G0182

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-06-10;152

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, e' sostituito dal seguente:
«2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme del presente decreto, e' consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
b) la costruzione dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).».


Art. 2

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.