Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Soggetti economici
Art. 2
#Comma 1
Organizzazioni di produttori
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Requisiti delle organizzazioni di produttori
Comma 2
Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.
Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.
Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.
Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.
Art. 4
#Comma 1
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Comma 2
Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalita' di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.
Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le modalita' per la revoca del riconoscimento.
Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.
Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.
Art. 5
#Comma 1
Forme associate delle organizzazioni di produttori
Comma 2
Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.
Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.
Art. 6
#Comma 1
Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori
Comma 2
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.
Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attivita', anche su base informatica, nonche' con controlli in loco a cadenza almeno annuale.
Art. 7
#Comma 1
Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate
Comma 2
Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.
Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 8
#Comma 1
Gestione delle crisi di mercato
Comma 2
Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facolta' di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.
La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 e' verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualita' delle acque e del paesaggio rurale.
Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennita' di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.
In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalita' di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.
Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.
In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.
Comma 3
Capo II - Intese per l'integrazione di filiera
Art. 9
#Comma 1
Intesa di filiera
Comma 2
L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ((...)).
Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale.
Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Comma 3
Capo III - Regolazione di mercato
Art. 10
#Comma 1
Contratti quadro
Comma 2
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita' specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.
Art. 11
#Comma 1
Modalita'
Comma 2
Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.
I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.
I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita' degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.
Art. 12
#Comma 1
Recesso, cessione di azienda, e privilegio
Comma 2
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.
Art. 13
#Comma 1
Obblighi degli acquirenti
Comma 2
Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.
Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).
La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).
Art. 14
#Comma 1
Incentivi
Comma 2
Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita' stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.
Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.
Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.
Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.
Art. 15
#Comma 1
Altri accordi del sistema agroalimentare
Comma 2
In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non puo' eccedere un anno.
Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, ne' possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 16
#Comma 1
Disposizioni finali e abrogazione di norme
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, e' abrogata.
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.
Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto.
All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
b) la nomina degli amministratori;
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».
Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' soppresso.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.