DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (16G00100)

Numero 91 Anno 2016 GU 31.05.2016 Codice 16G00100

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:19

Preambolo

Capo I - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7

Capo II - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8

Art. 10

#

Comma 1

Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2209-septies:
1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza»;
3) al comma 2, lettera b):
3.1) la parola: «due» e' sostituita dalle seguente: «tre»;
3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»;
b) all'articolo 2209-octies, comma 1:
1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
c) all'articolo 2229:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»;
2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
d) all'articolo 2230, comma 1:
1) alla lettera g), il numero: «33» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» e' sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» e' sostituito dal seguente: «708»;
2) alla lettera h), il numero: «45» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» e' sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» e' sostituito dal seguente: «895»;
3) alla lettera i), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «311»;
4) alla lettera l), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «352»;
5) alla lettera m), il numero: «6» e' sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» e' sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» e' sostituito dal seguente: «255»;
6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
«m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».


Art. 12

#

Comma 1

Revisione della disciplina comune in materia di sanita' militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile


Art. 13

#

Comma 1

Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

Comma 2

Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 14

#

Comma 1

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari