Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2209-septies:
1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza»;
3) al comma 2, lettera b):
3.1) la parola: «due» e' sostituita dalle seguente: «tre»;
3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»;
b) all'articolo 2209-octies, comma 1:
1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
c) all'articolo 2229:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»;
2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
d) all'articolo 2230, comma 1:
1) alla lettera g), il numero: «33» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» e' sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» e' sostituito dal seguente: «708»;
2) alla lettera h), il numero: «45» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» e' sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» e' sostituito dal seguente: «895»;
3) alla lettera i), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «311»;
4) alla lettera l), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «352»;
5) alla lettera m), il numero: «6» e' sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» e' sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» e' sostituito dal seguente: «255»;
6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
«m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7
Capo II - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8
Art. 10
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Revisione della disciplina comune in materia di sanita' militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile
Art. 13
#Comma 1
Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
Comma 2
Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 14
#Comma 1
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari
Comma 2